Statuto

Golf Club Napoli

Associazione Sportiva Dilettantistica

Statuto

Titolo I

Nome – Sede – Scopo – Natura – Ordinamento –

Durata

Art. 1 Nome e Sede

E’ costituita un’Associazione Sportiva Dilettantistica, di cui agli artt. 36 e segg. del

Codice Civile, denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Golf Napoli”

(di seguito per brevità anche “Golf Club Napoli”, “Club” o “Associazione”), con sede

presso la residenza del Presidente del Consiglio Direttivo pro-tempore).

Art. 2 Scopo

1. Il Club, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento

sportivo, ha per scopo la diffusione della pratica dello sport golfistico.

2. In particolare, a mero titolo esemplificativo, per il perseguimento del proprio scopo,

l’Associazione provvederà:

a. ad organizzare attività sportive dilettantistiche in campo golfistico, anche

favorendo l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento

del gioco del golf;

b. a coordinare le attività degli Associati (di seguito anche Soci) che interessino,

comunque, lo svolgimento di ogni attività inerente al gioco del golf;

c. a fornire agli Associati un’adeguata assistenza secondo le modalità fissate nei

regolamenti;

d. a curare la gestione a fine sportivo del gioco del golf e con esclusione di ogni

scopo di lucro, degli impianti e delle strutture site in Via Campiglione, 11 –

Pozzuoli -, nonché delle attrezzature sportive e ricreative in esso realizzate

(il “Circolo), di cui il Club ha la titolarità o la disponibilità in via continuativa

ed esclusiva e, per quest’ultimo presupposto, nei casi in cui tale gestione sia

affidata direttamente all’Associazione.

3. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, il Club potrà svolgere attività

ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto

di ristoro.

2

4. L’Associazione, al fine della migliore realizzazione dello scopo associativo, potrà

altresì aderire ad accordi, stipulare convenzioni con agenzie ed enti pubblici a

carattere locale, nazionale ed internazionale, con cooperative e con associazioni di

categoria, così come perseguire qualsiasi alta iniziativa che sia conforme allo scopo

ed all’ordinamento della stessa Associazione.

5. L’Associazione è per sua natura caratterizzata dalla democraticità della struttura,

dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall’elettività delle cariche

associative, nel rispetto delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive.

6. L’Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

Art. 3 Ordinamento

1. L’ordinamento interno e l’amministrazione del Club sono disciplinati dalle

disposizioni del presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle deliberazioni

dell’Assemblea.

2. Il Club si impegna ad accettare, a conformarsi, nonché ad applicare le norme

statutarie e regolamentari, nonché le direttive del C.O.N.I., della F.I.G. per quanto

riguarda il golf, e delle altre Federazioni sportive ed Enti ai quali delibererà di

aderire. Il tutto nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per

quanto riguarda gli associati di Circoli e di Federazioni straniere.

3. Il Club, per sé e per i propri Associati, riconosce la giurisdizione sportiva e

disciplinare della F.I.G. e si impegna a pagare le quote di affiliazione e di

tesseramento stabilite dalla F.I.G.; si impegna, altresì, nel rispetto della clausola

compromissoria contenuta nello Statuto Federale, a non adire altre autorità che non

siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione

delle controversie, originate dall’attività sportiva e non rientranti nella competenza

degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi

dell’art. 808 ter del codice di procedura civile.

4. Il Club si impegna ad osservare il principio della separazione dei poteri tra organi

esecutivi e direttivi e organi ufficiali disciplinari, nonché il principio del doppio grado

di giurisdizione circa la materia disciplinare.

5. L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici

nelle assemblee federali.

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6. L’Associazione osserva il principio della gratuità delle cariche sociali.

Art. 4 Durata

1. La durata del Club è a tempo indeterminato.

2. In caso di scioglimento del Club, l’assemblea designerà uno o più liquidatori

determinandone i poteri. Il residuo del patrimonio, e/o dei fondi delle riserve che

risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le

passività, sarà devoluto ad organismi con finalità analoghe agli scopi istituzionali

del Club retto dal presente Statuto, sempre che la legge non disponga diversamente.

Titolo II

Entrate e Patrimonio Sociale

Art. 5 Entrate

1. Le entrate del Club sono costituite:

a) dalle quote associative annuali di iscrizione;

b) dalle quote “una tantum” di ammissione all’Associazione;

c) dai contributi di Soci e di terzi;

d) da tutte le altre entrate che possano provenire al Club nello svolgimento delle

proprie attività.

Art. 6 Patrimonio

1. Il patrimonio del Club è costituito:

a) dagli impianti sportivi di proprietà del Club; b) da materiale, scorte, attrezzi,

macchine, mobili e dotazioni varie; c) dagli eventuali avanzi di gestione accantonati

a fondo di riserva; d) da tutti gli altri beni mobili ed immobili

appartenenti al Club; e) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara; f) da

donazioni, lasciti e successioni.

2. Non è consentito distribuire ai Soci del Club, anche in modo indiretto, utili, avanzi

di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo III

Soci – Categorie – Ammissione – Quote Sociali – Accesso al Club –

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Recesso del Socio

Art. 7

Soci e Categorie

1. Possono far parte del Club, in qualità di Soci, i cittadini italiani e stranieri, di

irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, distinti nelle seguenti Categorie:

1) Soci Ordinari

Sono coloro che, compiuti i 18 (diciotto) anni di età, sono ammessi a far parte

dell’Associazione.

2) Soci Juniores

Sono coloro che, ammessi a far parte dell’Associazione, non hanno compiuto i 18 (diciotto)

anni di età, alla data di ammissione al Club. Il socio Juniores che compie i 18 (diciotto) anni

di età nel corso dell’anno, diviene socio ordinario dal primo giorno del mese successivo.

3) Soci Onorari

Sono coloro che, per particolari ragioni di benemerenza, vengono proclamati Soci

d’onore dal Consiglio Direttivo. Possono fruire di tutti i servizi del Club e sono esentati

dal pagamento della Quota di Ammissione e delle Quote Sociali.

2. I Soci Ordinari, Juniores ed Onorari usufruiscono dei locali, delle attrezzature

sportive e di tutti i servizi del Club.

3. Tutti i Soci maggiorenni, a qualunque categoria appartengano, godono del diritto di

elettorato attivo e passivo, purché in regola con il pagamento delle quote e dei

contributi sociali.

4. Fatta eccezione per i Soci Onorari, l’iscrizione a ciascuna categoria comporta per

l’Associato l’obbligo del pagamento della quota di iscrizione nella misura prevista

dal Consiglio Direttivo.

5. IL Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire ulteriori categorie di Associati, qualora

le circostanze lo rendessero necessario. Il Consiglio Direttivo, può, altresì,

prevedere un limite massimo di iscritti per ciascuna categoria, al fine di assicurare

l’ordinato svolgimento delle attività sociali e sportive.

Art.8 Nuovi Associati

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1. Gli Aspiranti Soci dovranno presentare al Consiglio Direttivo domanda di

Ammissione controfirmata da due Soci maggiorenni, che abbiano un’anzianità di

iscrizione all’Associazione di almeno tre anni.

2. Le domande dei Soci, se minorenni, dovranno essere controfirmate anche da uno

dei Genitori o da chi ne fa le veci. Il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti,

nei confronti del Club e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni del Socio

minorenne.

3. Il Consiglio Direttivo delibererà sulle domande e potrà anche nominare fra i suoi

componenti un Comitato di Ammissione che svolga attività istruttoria in merito.

4. Il Consiglio Direttivo, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della

domanda di ammissione, provvede a comunicare per iscritto all’aspirante Socio

l’ammissione al Club, qualora non emerga alcuna causa di inammissibilità,

ovvero la mancata ammissione al Club qualora, invece, emergano cause di

inammissibilità al Club stesso. Le votazioni del Consiglio Direttivo saranno

segrete.

5. Perché le votazioni siano valide, è necessario cha abbiano partecipato al voto

almeno quattro consiglieri. La delibera di ammissione o meno verrà assunta con

la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di

chi ne fa le veci. Per quanto qui previsto, il giudizio del Consiglio Direttivo in sede

di esame della domanda di iscrizione, è insindacabile. Resta in ogni caso ferma la

possibilità di limitare il numero degli associati prevista nel precedente articolo 7

ultimo comma.

6. Il candidato non ammesso può ripresentare domanda di ammissione dopo un

anno dalla data della prima votazione.

Art. 9 Quota sociale “una tantum”

1. L’Aspirante Socio, qualora la domanda sia accolta, è tenuto al versamento della

Quota di Ammissione “una tantum” nella misura che annualmente sarà

determinata dal Consiglio Direttivo, per le varie Categorie di Soci e per i passaggi tra le

medesime.

Art. 10 Quote sociali

1. Le Quote di Associazione annue di ogni Categoria dovute dai Soci verranno

determinate dal Consiglio Direttivo che stabilirà anche le modalità di pagamento. È

facoltà del Consiglio Direttivo, prevedere degli incentivi o delle differenziazioni di

quote (di Ammissione, di Associazione), anche all’interno della stessa categoria, in

6

relazione alla natura degli Associati o per altre loro caratteristiche (ad es. età,

sesso, rapporti di parentela con altro Associato, Socio di altro Circolo affiliato alla

F.I.G., precedente appartenenza al Club, accertati impedimenti a praticare il gioco

del golf, etc.).

Art. 11 Impegno al versamento

1. I Soci contraggono impegno annuale al versamento della quota sociale entro e non

oltre il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno solare, nella misura e secondo le

modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, in funzione della categoria di

appartenenza.

2. Il versamento della quota annuale è a valere per l’anno sociale in corso, che ha

avuto inizio il primo gennaio.

3. L’anno Sociale coincide con quello solare.

4. Al Socio che non provvede al pagamento della Quota annuale secondo le disposizioni

emanate dal Consiglio Direttivo, verranno applicati, in quanto moroso, sulla Quota

da pagare, gli interessi di mora, denominati “indennità di mora” nella misura

determinata dal Consiglio Direttivo, per ogni mese di ritardato pagamento. Qualora

il Socio risultasse moroso di oltre due mesi rispetto alle scadenze fissate per il

pagamento delle quote o di eventuali contributi, perderà automaticamente il diritto

di accedere al Club e di fruire di tutti i diritti fino al momento nel quale, purché

durante l’anno, non sanerà la sua morosità.

5. Il Socio che entro l’anno Sociale non pagherà la Quota, gli eventuali contributi ed i

relativi interessi, decadrà, come specificato nell’articolo successivo, dalla qualifica

di Socio, fermo restando il proprio debito. Il Club si riserva di procedere avanti

all’Autorità Giudiziaria per ottenerne il pagamento.

6. Le Quote Associative pagate non sono restituibili per nessuna ragione, nemmeno in

parte, né i diritti relativi possono essere fruibili da parte degli eredi del Socio.

Art. 12 Recesso e Cancellazione del Socio

1. Gli Associati hanno diritto di recesso, da esercitarsi mediante PEC o lettera

raccomandata a/r diretta all’Associazione entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno e

comunque non oltre 30 gg. dalla comunicazione di eventuali aumenti delle Quote

Sociali.

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2. Quando non sia notificato alcun recesso, a norma del comma precedente,

l’impegno si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito

indipendentemente dall’effettiva frequenza del Club.

3. La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

a) per recesso dell’Associato;

b) per Decesso dell’Associato;

c) per delibera d’espulsione delle Commissioni Disciplinari; per accertati

motivi di incompatibilità; per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi

del presente Statuto o dei Regolamenti o per altri motivi che comportano

indegnità;

d) per mancato pagamento, entro l’anno sociale, della quota di iscrizione annuale

e delle eventuali indennità di mora; in tale ipotesi, la richiesta di re-iscrizione al

Club dovrà seguire le procedure previste dal precedente articolo 8;

e) per mancato tesseramento presso la Federazione Italiana Golf.

4. È sancito il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per quanti si siano

sottratti volontariamente a procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle

sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 13 Accesso al Club

I Soci possono introdurre nei locali del Club i loro Familiari ed i loro Ospiti secondo le

modalità definite dal Consiglio Direttivo, al fine di regolare la pratica applicazione di

questa norma, anche in relazione con la capienza dei locali del Club.

Titolo IV

Organi Sociali

Capo I – Assemblea

Art. 14 Organi dell’Associazione – Requisiti

1. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Revisore Unico, quale Organo di Controllo.

d) la Commissione Disciplinare di Prima Istanza;

e) la Commissione Disciplinare di Seconda Istanza.

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2. Tutte le cariche dell’Associazione sono svolte a titolo gratuito, salvo le

eventuali indennità consentite dall’art. 7.5.2 dei Principi Fondamentali del

C.O.N.I. ed. 2009 e successive modifiche.

3. Nel caso non ricorrano le condizioni o un obbligo di Legge o non vi sia una

disposizione C.O.N.I./FIG che obblighi l’Associazione alla tenuta dell’Organo di

Controllo, il Circolo Golf Napoli potrà scegliere di non dotarsi di detto Organo, su

richiesta del Consiglio Direttivo e successiva approvazione dell’Assemblea.

4. Possono ricoprire cariche dell’Associazione gli Associati in possesso dei seguenti

requisiti:

a. avere compiuto la maggiore età;

b. essere associati da almeno tre anni;

c. non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti anche non

colposi;

d. non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I., della FIG o di altra

Federazione Sportiva Nazionale o degli Organi di disciplina

dell’Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad 1

(uno) anno;

e. essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;

f. avere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;

g. non essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, se coordinato e

continuativo, con l’Associazione.

5. Non possono ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo

gli Associati che ricoprono una analoga carica in altre società o associazioni

sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN o DSA se riconosciuta dal

C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di

promozione sportiva.

6. L’Organo di Controllo può essere composto anche da non Associati. I suoi

componenti devono avere i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia

di revisione legale dei conti.

Art. 15 Assemblea degli Associati – Convocazione

1. L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci del Club, i quali

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rimangono obbligati in forza delle deliberazioni prese da questa in conformità alla

legge ed al presente Statuto, anche se assenti o dissenzienti.

2. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta

all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’esame e

l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L’Assemblea è, inoltre,

convocata quando ne sia fatta richiesta, motivata e scritta, da almeno un decimo

dei Soci maggiorenni, oppure in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo o il Presidente

lo ritengano opportuno.

3. La convocazione dell’Assemblea sarà effettuata mediante avviso affisso nei locali del

Club e mediante invito scritto, anche a mezzo di posta elettronica, ai Soci aventi

diritto di voto, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, recante

l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

4. In caso di Assemblee elettive il preavviso non potrà essere inferiore a 30 (trenta)

giorni.

Art. 16 Partecipazione all’assemblea degli

Associati

1. Possono intervenire all’Assemblea i Soci maggiorenni in regola con il pagamento

di quote e contributi sociali.

2. È preclusa la partecipazione all’Associato a cui sia stata inflitta una sanzione

disciplinare di sospensione in corso di esecuzione.

3. Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare, per delega scritta, solo un

altro Socio.

4. I componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo non possono essere

delegati a rappresentare un Socio in Assemblea.

Art. 17 Svolgimento dell’Assemblea degli

Associati

1. L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Club e, nel caso di sua

assenza, dal Vice-Presidente del Club o, in assenza di questi, da uno dei Soci

presenti, designato dall’Assemblea.

2. Il Presidente dell’Assemblea nominerà un Segretario e, se necessario, da due a

quattro Scrutatori scegliendoli anche tra i non Soci.

3. Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità

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e l’ordine delle votazioni.

4. Le votazioni si svolgono, su decisione del Presidente dell’Assemblea, per appello

nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta. Quest’ultima

modalità deve essere adottata quando richiesta da almeno un quarto dei presenti

che hanno diritto al voto.

5. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è

redatto da un Notaio.

6. Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale firmato dal Presidente

dell’Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo

a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio

Direttivo a garantirne la massima diffusione. Il verbale andrà trascritto su apposito

registro dei verbali dell’Assemblea degli Associati.

Art. 18 Quorum costitutivo e deliberativo

dell’Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea dei Soci, oltre a quanto previsto nel presente Statuto o dalla legge:

a) elegge il Presidente, i Consiglieri ed il Revisore.

b) approva il rendiconto economico, preventivo e consuntivo, che le vengono

presentati dal Consiglio Direttivo;

c) delibera, in seduta straordinaria, sulle modifiche da adottare allo Statuto

Sociale nonché su eventuali contributi straordinari da porre a carico dei Soci e sullo

scioglimento dell’Associazione;

d) delibera su ogni altra questione e problema attinente alla vita del Club che

vengano sottoposti al suo esame;

e) può eleggere un Presidente Onorario, purché sia Socio.

2. L’Assemblea si riterrà validamente costituita, in prima convocazione, qualora siano

presenti la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

3. In seconda convocazione, l’Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque

sia il numero dei Soci intervenuti trascorsa mezz’ora da quella fissata nell’avviso di

convocazione.

4. Sono fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto.

5. In particolare, limitatamente alle modifiche dello Statuto, è necessario in seduta

straordinaria:

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6. in prima convocazione, la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più

uno dei soci aventi diritto al voto e che le deliberazioni siano assunte a

maggioranza dei presenti.

7. in seconda convocazione, la presenza in proprio o per delega di almeno il 15%

(quindici per cento) dei soci aventi diritto al voto e che le deliberazioni siano

assunte a maggioranza dei presenti.

8. Ogni delibera dell’Assemblea deve essere presa a maggioranza dei voti

validamente espressi, salvo quanto previsto dal successivo Art. 19 in caso di

scioglimento.

9. Sono considerati voti validi le astensioni o le schede bianche ma non le schede nulle.

Art. 19 Assemblea Straordinaria di Scioglimento

1. L’Assemblea, in seduta straordinaria all’uopo convocata su richiesta di almeno i quattro

quinti degli aventi diritto al voto, delibera, altresì, sullo scioglimento

dell’Associazione, sulle modalità della liquidazione e sulla destinazione delle

attività sociali residue dopo l’avvenuta estinzione delle passività come previsto

dall’art. 4 del presente Statuto.

2. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio

occorre che siano presenti sia in prima che in seconda convocazione almeno

i quattro quinti degli aventi diritto al voto e che la delibera di scioglimento

sia assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al

voto.

Capo II – Consiglio Direttivo

Art. 20 Requisiti – Funzionamento – Decadenza

1. Il Club è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5

(cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri, tra cui un Presidente, un Vice

Presidente ed un Tesoriere, eletti dall’Assemblea tra i Soci maggiorenni legittimati

all’elettorato passivo.

2. Al fine di consentire il miglior svolgimento delle Assemblee elettive, con l’intento di

esplicitare in via preventiva le idee ed i programmi per l’amministrazione del Club, i

candidati Consigli Direttivi saranno suddivisi in “liste elettorali” presentate dai

candidati alla carica di Presidente (Capolista).

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3. Le modalità ed i termini di presentazione delle candidature, nonché le norme per lo

svolgimento delle Assemblee elettive sono disciplinate in apposito Regolamento

Elettorale.

4. Possono ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo del Club gli Associati in possesso

dei seguenti requisiti:

aver compiuto la maggiore età;

non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I, della F.I.G. o di altra Federazione

sportiva nazionale o degli organi di disciplina del Club, a squalifiche o sospensioni per

periodi superiori ad anni 1 (uno);

essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;

avere un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;

non essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, a carattere continuativo,

con il Club.

5. Non possono, inoltre, ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio

Direttivo gli Associati che ricoprano un’analoga carica in altre Società o Associazioni

Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima F.S.N. ovvero nell’ambito della

medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva nonché tutti

coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività

commerciale direttamente collegata alla gestione del Club.

6. Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere

dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto

di interessi, per ragioni economiche, con l’organo nel quale sono stati eletti. Qualora il

conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato

non deve prendere parte alle une o agli altri.

7. Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, vi sarà la decadenza immediata di

quest’ultimo e del Consiglio Direttivo.

8. Il Presidente ed i Consiglieri rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili, salvo

quanto previsto per la carica di Presidente all’Art. 24.

9. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Segretario, che può anche non

essere un Consigliere. In tale ultimo caso, il Segretario partecipa alle riunioni del

Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

13

10. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a

mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà dei componenti del

Consiglio Direttivo, si procederà all’integrazione del Consiglio attraverso

cooptazione da parte del Consiglio stesso, qualora il numero dei componenti sia

sceso sotto alle 5 (cinque) unità. Viceversa, il Consiglio Direttivo continuerà la

propria opera senza la necessità di reintegrare il numero dei consiglieri. In casi di

parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

11. In ogni caso, i Consiglieri cooptati in luogo dei decaduti restano in carica fino alla

scadenza dei Consiglieri sostituiti.

12. Nel caso di dimissioni o cessazioni contemporanee (intendendosi per tali

quelle verificatesi in un arco temporale non superiore a sette giorni) dalla carica de

la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso dovrà considerarsi

decaduto unitamente al Presidente. Fino alla sua nuova costituzione, limitatamente

agli affari urgenti ed alla gestione dell’amministrazione ordinaria del Club, le funzioni

saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio, che provvederà ad

indire le nuove elezioni conformemente al Regolamento Elettorale vigente ed al

presente Statuto. In tal caso il Presidente dovrà convocare l’Assemblea straordinaria,

in prima e seconda convocazione, per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo

compreso il Presidente, le stesse da tenersi entro e non oltre 90 (novanta) giorni

dal citato evento.

13. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio

Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà convocare

l’assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, per l’elezione del

nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente, entrambe da tenersi entro e non

oltre 90 (novanta) giorni dall’evento. Fino alla sua nuova costituzione, e

limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell’amministrazione ordinaria del

Club, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

14. La decadenza del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza dell’Organo di

Controllo, ma si estende alla Commissione Sportiva ed alle Commissioni di

Disciplina.

15. Il Consiglio Direttivo a fine mandato quadriennale è responsabile della redazione

del bilancio di esercizio dell’ultimo anno del quadriennio.

16. Il Consiglio Direttivo che decade nel periodo compreso tra il primo gennaio ed il 30

giugno dell’anno è responsabile della redazione del bilancio di esercizio dell’anno

14

precedente.

17. Il Consiglio Direttivo uscente è, in ogni caso, responsabile della redazione di una

situazione contabile aggiornata da consegnare al nuovo Consiglio subentrante,

oltre che degli adempimenti obbligatori previsti dal presente Statuto e dalla Legge

relativi al proprio periodo di amministrazione del Club. Esso dovrà cooperare con

il nuovo Consiglio Direttivo assicurando i migliori sforzi per rendere la transizione

più veloce, efficiente e trasparente, in modo da rendere possibile al nuovo

Consiglio Direttivo di cominciare il proprio mandato.

18. Nella ipotesi in cui il Consiglio Direttivo sia arrivato a fine mandato quadriennale,

l’Assemblea Elettiva dovrà tenersi in prima e seconda convocazione entro e non

oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di fine mandato.

19. Nel semestre precedente la data di fine mandato e fino alla nomina del nuovo

Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo uscente dovrà limitare la propria

amministrazione agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione del Club.

Art. 21 Deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione siano

presenti almeno tre Consiglieri, nel caso di un Consiglio con cinque componenti, o

quattro Consiglieri nel caso di un Consiglio con più di cinque componenti, oltre al

Presidente o a chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza

dei voti dei presenti. In casi di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede

la riunione.

2. Tutte le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale steso

nell’apposito libro dal Segretario che interviene alle sedute e firmate dal

Presidente e dal Segretario.

Art. 22 Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente almeno tre volte

l’anno e, comunque, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne

venga fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo PEC, lettera raccomandata a/r o email

con richiesta di ricezione da spedire almeno cinque giorni prima dell’adunanza a

ciascun Consigliere ed all’Organo di Controllo; in caso di urgenza, comunque,

almeno un giorno prima. Nella convocazione andrà indicato l’ordine del giorno. La

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presenza nell’ordine del giorno del capo Varie ed Eventuali rende possibile la

trattazione di argomenti anche non espressamente indicati. La presenza

dell’intero Consiglio e del Revisore Unico sana l’eventuale riunione senza

convocazione.

3. Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive si renda

assente dalle riunioni, senza giustificarne la causa, può essere esonerato dal

Consiglio Direttivo dall’incarico e sostituito ai sensi dell’art. 20.

4. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di invitare alle proprie riunioni uno o più

Associati, così come i Presidenti e/o i membri delle Commissioni e dei Comitati

ogni qual volta lo ritenga utile al fine di meglio approfondire le questioni oggetto

della riunione. In ogni caso, tutti gli intervenuti che non siano Consiglieri, non

hanno alcun diritto di voto ed il loro parere non è vincolante.

Art. 23 Amministrazione

1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l’Amministrazione

dell’Associazione, fatta eccezione di quei soli poteri che lo Statuto riserva

all’Assemblea.

2. In particolare, a titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

a) decide sulle domande di Ammissione a Socio del Club;

b) determina le Quote di Ammissione e le Quote di Associazione annua per ogni

categoria di Soci;

c) ha facoltà di adottare degli incentivi o delle differenziazioni di quote, anche

all’interno della stessa categoria, in relazione alla natura degli Associati o per altre loro

caratteristiche;

d) provvede all’andamento del Club, all’Amministrazione ed alla conservazione del

Patrimonio, curando gli incassi e autorizzando, con mandato del Presidente o di un

Consigliere a ciò delegato, le spese;

e) conclude, stipula, risolve, modifica, rinnova contratti di gestione, di locazione, e di

compravendita di terreni, di edifici e di macchine, contratti di fornitura e di appalto,

permute e conti correnti bancari, mutui, garanzie ed infine ogni contratto che ritiene

utile per gli scopi sociali;

f) assume personale di qualunque categoria, fissandone le rispettive attribuzioni ed i

compensi;

g) nomina, e occorrendo revoca, i componenti della Commissione Sportiva e delle

Commissioni di Disciplina di 1° istanza;

h) stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le norme per l’uso degli impianti,

determinando le epoche di apertura e chiusura delle stagioni sportive nel corso dell’anno

Sociale, nonché le delimitazioni delle aree per l’esercizio del gioco;

i)può provvedere alla compilazione di un Regolamento Organico, del Regolamento

16

per le elezioni e di un Regolamento di Giustizia per l’attuazione del presente Statuto,

nonché delle norme per il funzionamento della Sede Sociale e degli impianti;

l) cura nei confronti dei Soci, l’esecuzione dei provvedimenti – che risultino non più

appellabili – deliberati dalle Commissioni di Disciplina o dal Consiglio Federale;

m) compila i rendiconti annuali Economici e Finanziari, Preventivi e Consuntivi, da

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria;

n) convoca l’Assemblea Ordinaria almeno una volta l’anno e l’Assemblea

Straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne venga richiesto dai Soci a norma

dell’Art. 15;

o) può delegare in parte i propri poteri al Presidente, ai singoli Consiglieri,

delimitandone l’ambito.

3. In particolare, la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione è di

competenza del Consiglio Direttivo. La gestione finanziaria si svolge in base al

bilancio annuale di previsione, redatto nel rispetto dei principi contabili

economico-patrimoniali.

Il Bilancio di Previsione viene redatto e deliberato dal Consiglio Direttivo nei

termini e con le modalità previste dallo Statuto e dalla Legge, con il rispetto del

principio di trasparenza.

Esso verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Associati in sede di

assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio annuale.

Il Bilancio di esercizio annuale viene redatto e deliberato dal Consiglio Direttivo nei

termini e con le modalità previste dallo Statuto e dalla Legge, con il rispetto del

principio di trasparenza.

Esso verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Associati in sede di

assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio annuale, corredato della

relazione di revisione dell’Organo di Controllo, ove presente.

Art. 24 Presidente – Vice-Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza del Club di fronte a qualsiasi terzo ed in

giudizio. Il Presidente ha il dovere di deferire ai Giudici di 1° Istanza della F.I.G.,

come prevede lo Statuto della stessa, tutti i casi di illecito sportivo, di scorretto

comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell’attività sportiva di

rilevanza federale, degli Associati che siano tesserati federali.

2. In caso di urgente necessità il Presidente può disporre anche su materia di

competenza del Consiglio Direttivo, al quale devono essere sottoposti per la ratifica

nella prima riunione i provvedimenti adottati.

3. Uno stesso Associato non può ricoprire la carica di Presidente per più di due

mandati consecutivi.

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4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza od impedimento,

con i medesimi poteri attribuiti allo stesso o in quelle mansioni alle quali viene

espressamente delegato.

Art. 25 Segretario

1. Il Segretario del Consiglio Direttivo partecipa alle riunioni e ne redige e conserva i

Verbali. Il Segretario può essere scelto anche tra non soci.

Capo III – Commissione Sportiva e Comitato

Handicap

Art. 26 Commissione Sportiva

1. L’Attività Sportiva del Club è organizzata e controllata da una Commissione

Sportiva, composta da tre Membri, da scegliersi fra i Soci maggiorenni, nominati dal

Consiglio Direttivo che ne designa tra i suoi Membri il Presidente.

2. La Commissione Sportiva dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l’ha

nominata. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, che non

possono essere meno di due. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. La stessa si riunisce su convocazione del Presidente da inviarsi a mezzo mail con

richiesta di ricezione, o a mezzo PEC o raccomandata a/r almeno otto giorni prima.

In caso di urgenza, la stessa potrà essere convocata anche un giorno prima a mezzo

mail con richiesta di ricezione. La presenza di tutti e tre membri della Commissione

sana l’eventuale riunione senza convocazione.

4. Nelle modalità previste dal precedente comma 3, la Commissione Sportiva può

essere convocata per un’audizione dal Consiglio Direttivo quando particolari

esigenze lo rendano necessario.

Art. 27 Attività della Commissione Sportiva

1. La Commissione Sportiva:

a) sottopone al Consiglio Direttivo le proposte per l’organizzazione di manifestazioni

e di iniziative che essa ritiene utili alla propaganda golfistica, la compilazione del

calendario delle gare, l’opportunità dell’uso degli impianti sportivi e delle loro

modifiche permanenti e stagionali;

b) provvede alla formazione delle squadre rappresentative del Club e alla

preparazione e agli allenamenti dei Giocatori;

c) inoltra rapporto informativo al Consiglio Direttivo circa eventuali infrazioni alle

norme sportive unitamente ai verbali di audizione delle persone coinvolte e delle prove

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raccolte.

Art. 28 Comitato Handicap e suoi compiti

1. Il Comitato Handicap deve essere formato da un minimo di tre fino ad un massimo di

cinque componenti, di cui uno con l’incarico di Presidente, nominati dal Consiglio

Direttivo.

2. Il Presidente del Comitato Handicap opera come referente verso le Autorità Locali FIG

sul territorio incaricate dell’applicazione dell’EGA HS (SSZ – Sezioni Sportive Zonali).

3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno anche solo un singolo componente

del Comitato Handicap, il Consiglio Direttivo deve procedere rapidamente alla sua

sostituzione ed a comunicare immediatamente al CHCR la variazione. Il Comitato

Handicap si intende sospeso fino al momento in cui il numero dei suoi componenti non

sia ritornato al numero minimo di tre componenti.

4. Il compito essenziale del Comitato Handicap è la verifica e la responsabilità della

corretta applicazione nel proprio Circolo di quanto previsto da:

• normativa EGA Handicap System;

• circolari FIG in materia;

• decisioni e newsletter del CHCR.

5. La stessa Commissione si riunisce su convocazione del Presidente da inviarsi a

mezzo mail con richiesta di ricezione, o a mezzo PEC o raccomandata a/r almeno

otto giorni prima. In caso di urgenza, la stessa potrà essere convocata anche un

giorno prima a mezzo mail con richiesta di ricezione. La presenza di tutti i membri

della Commissione sana l’eventuale riunione senza convocazione.

6. Nelle modalità previste dal precedente comma 5, la Commissione Handicap può

essere convocata per essere un’audizione dal Consiglio Direttivo quando

particolari esigenze lo rendano necessario.

Capo IV – Organo di controllo

Art. 29

1. L’organo di controllo dell’Associazione è costituito da un Revisore unico eletto

dall’Assemblea tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o

al Registro dei Revisori Legali. Il Revisore può essere scelto anche tra soggetti non

tesserati alla Federazione. Non può essere parente o affine del Presidente o dei

Consiglieri entro il quarto grado.

2. L’Organo di controllo deve essere invitato e può assistere alle riunioni del Consiglio

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Direttivo senza diritto di voto.

3. Esso dura in carica quattro anni. Il suo mandato scade alla data di approvazione del

bilancio di esercizio dell’ultimo anno del quadriennio.

4. Qualora, per qualsiasi ragione, il Revisore di dimetta o non sia più in grado di svolgere il

proprio mandato, il Consiglio Direttivo dovrà, senza indugio, convocare l’Assemblea

Ordinaria per la nomina di un nuovo Revisore.

5. Qualora non ricorrano le condizioni di Legge e non ci sia una specifica disposizione

C.O.N.I./FIG che obblighi l’Associazione alla tenuta dell’Organo di Controllo, il Circolo

Golf Napoli potrà non dotarsi dello stesso, su proposta del Consiglio Direttivo, con

delibera dell’Assemblea degli Associati.

Art. 30 Compiti del Revisore

1. Il Revisore esercita il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 bis del c.c. e della

normativa di riferimento in tema di revisione contabile.

2. Il Revisore controlla il bilancio di esercizio, il preventivo la contabilità e qualsiasi

atto in cui vi è una partecipazione, anche indiretta, dell’Associazione.

3. Rilevando irregolarità amministrative, dovrà riferirne all’Assemblea per i

provvedimenti del caso.

4. Della sua attività il Revisore rende edotto gli Associati, presentando la propria

relazione di revisione al bilancio di esercizio in sede di approvazione dello stesso

all’assemblea annuale.

Capo V – Commissioni di Disciplina

Art. 31

1 Le Commissioni di Disciplina sono di 1° e 2° Istanza.

2. I componenti delle due Commissioni vengono nominati rispettivamente dal

Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, in questo caso su proposta del Consiglio Direttivo, fra

coloro che sono Soci maggiorenni ed Associati da almeno tre anni e che non rivestono

altre Cariche Sociali.

Art. 32 Commissione di disciplina di 1° istanza

1. La Commissione di Disciplina di 1° Istanza è composta da un solo componente. Essa

si insedia dopo la nomina del Consiglio Direttivo, ha sede presso la Segreteria

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dell’Associazione e dura in carica per 4 (quattro) anni.

2. La stessa decade se decade il Consiglio Direttivo che l’ha nominata.

3. La Commissione di Disciplina di 1° Istanza è chiamata a giudicare su tutti i casi di

indisciplina, di inosservanza delle norme Federali, nonché di scorretto

comportamento morale, civile e sportivo dei Soci, salva la competenza degli Organi

di Giustizia Federale di cui all’art. 35.

4. Essa interviene su istanza del Consiglio Direttivo, di un Socio Tesserato F.I.G. o

d’ufficio, per l’adozione, nel rispetto del principio del contraddittorio, dopo avere

udito le parti interessate ed eventuali testimoni ed avere espletato tutte le

indagini ritenute opportune, dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo scritto;

b) censura scritta;

c) sospensione temporanea dalla frequentazione del Club o da alcune sue attività

per un periodo da 30 giorni a tre anni;

d) sospensione cautelare in attesa dell’esito di giudizio federale;

e) radiazione da sottoporre al riesame da parte della Commissione di Disciplina

Federale.

5. In presenza di gravi e giustificati motivi, la Commissione di Disciplina di 1° Istanza

può disporre, anche “inaudita altera parte”, l’immediata sospensione cautelare del

Socio dalla frequentazione del Club. In tal caso. dovrà essere disposta la

comparizione dell’interessato entro quindici giorni dall’assunzione del

provvedimento cautelare.

6. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e

depositata, a cura della stessa, presso la segreteria del Circolo entro trenta giorni

dall’inizio del procedimento, salvo motivate proroghe disposte dallo stesso organo

giudicante. Copia della decisione dovrà essere notificata a mezzo PEC o

raccomandata a/r o raccomandata a mano agli interessati ed al Consiglio Direttivo

entro sette giorni dal deposito.

7. Contro il provvedimento adottato, entro 20 (venti) giorni dalla notifica, i Soci ai quali

sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati e quelli che vi

abbiano interesse, compreso il Consiglio Direttivo, possono presentare ricorso alla

Commissione di Disciplina di 2° Istanza. Il ricorso può essere presentato per PEC, per

Raccomandata a/r o raccomandata a mano presso la sede della stessa Commissione.

Decorsi i termini utili per l’impugnazione, la decisione diventa definitiva.

8. La decisione della Commissione di Disciplina di 1° Istanza rimane sospesa, tranne che

la stessa Commissione non la dichiari provvisoriamente esecutiva.

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9. Con la presentazione del ricorso alla Commissione di Disciplina di 2° Istanza, il Socio

può richiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione adottata dalla

Commissione di Disciplina di 1° Istanza, qualora la stessa fosse provvisoriamente

esecutiva. In tal caso, il Presidente della Commissione di Disciplina di 2° Istanza è

tenuto ad esprimersi sulla richiesta di sospensiva entro dieci giorni dalla

presentazione dell’istanza, previa consultazione degli altri componenti anche in

data antecedente all’udienza.

10. Per il relativo procedimento si applicano le vigenti disposizioni statutarie e

regolamentari della Federazione Italiana Golf relative alla materia disciplinare in

quanto compatibili e recepite dal Regolamento di Giustizia del Club.

11. Le decisioni provvisoriamente esecutive e quelle definitive delle Commissioni di

Disciplina saranno messe a disposizione dei Soci che ne abbiano interesse. Un

estratto con i dati e gli elementi strettamente necessari a dare informativa

sull’accaduto può essere esposto in bacheca a cura del Segretario.

Art. 33 Commissione di disciplina di 2° istanza

1. La Commissione Disciplinare di 2° istanza è costituita da tre membri effettivi, che

designano tra loro il Presidente. Essa ha sede presso la Segreteria del Circolo.

2. Essa si insedia con la proclamazione da parte dell’Assemblea degli Associati del

risultato delle elezioni e rimane in carica per 4 (quattro) anni. La stessa decade se

decade il Consiglio con il quale è stata nominata dall’Assemblea.

3. La Commissione Disciplinare di 2° istanza è competente a decidere in via

definitiva, applicando le medesime norme processuali previste nel precedente

articolo, su tutte le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione

Disciplinare di 1° Istanza.

4. La Commissione di 2° Istanza delibera entro 30 (trenta giorni) dal deposito presso

la stessa del ricorso.

5. La stessa Commissione si riunisce su convocazione del Presidente da inviarsi a

mezzo mail con richiesta di ricezione, o a mezzo PEC o raccomandata a/r almeno

otto giorni prima. In caso di urgenza, la stessa potrà essere convocata anche un

giorno prima a mezzo mail con richiesta di ricezione. La presenza di tutti i membri

della Commissione sana l’eventuale riunione senza convocazione.

6. Nelle modalità previste dal precedente comma 5, la Commissione Handicap può

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essere convocata dal Consiglio Direttivo per un’audizione quando particolari

esigenze lo rendano necessario.

Art. 34 Rappresentanza ed Assistenza

1. Nei procedimenti previsti dai precedenti artt. 32 e 33, gli interessati possono farsi

rappresentare ed assistere da una sola persona di fiducia, purché Associato,

munita di delega scritta e che non rivesta altre cariche nell’Associazione.

2. Gli Associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali

e si impegnano, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di

controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell’art. 808 ter del codice

di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva o associativa e non

rientranti nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federale, nei modi e

nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf.

Art. 35 Alternatività dei procedimenti

1. Nei procedimenti a carico degli Associati, l’intervento della Commissione di

Disciplina di 1° Istanza rimane precluso, quando sia attivato l’intervento degli

Organi di Giustizia della F.I.G. a termini previsti dallo Statuto della F.I.G., ovvero per

i casi espressamente previsti, esista formale richiesta di intervento dell’Organo di

Giustizia Federale da parte dell’Associato inquisito al momento dell’avvio del

procedimento davanti alla Commissione di Disciplina di 1° Istanza.

Titolo V

Norme di rinvio e finali

Art. 36

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le

disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.G. riguardanti le strutture

affiliate o aggregate (Circoli) e le norme del Codice Civile.

2. Per le finalità di cui al presente Statuto ed ai Regolamenti della ASD Circolo Golf

Napoli ogni Associato è domiciliato presso l’indirizzo che ha comunicato alla

segreteria del Circolo. Ogni Associato è tenuto a comunicare tempestivamente

l’intervenuta variazione del suddetto indirizzo. Conformemente a quanto

disciplinato nel presente Statuto, le comunicazioni a mezzo PEC o mail saranno

inviate agli indirizzi che gli Associati hanno comunicato alla segreteria. Ogni

Associato è tenuto a comunicare tempestivamente l’intervenuta variazione dei

suddetti indirizzi.

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L’Associazione elegge quale suo domicilio la sede della segreteria in via Via

Campiglione, n. 11 – 80078 Pozzuoli (NA).

La pec dell’Associazione è golfnapoli@pec.golfnapoli.it

L’indirizzo mail è segreteria@golfnapoli.it

3. Le imposte e le spese di registrazione della presente scrittura e delle ulteriori

formalità previste dalla Legge sono a carico dell’Associazione.

(Approvato Assemblea dei Soci – Circolo Golf Club Napoli – il 25 nov. 2023 )

 

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